Tribunale di Milano e contratti bancari, Polizze assicurative facoltative ante 2006, polizze assicurative facoltative non incluse nel TEG nel 2006, usura e polizze assicurative, mancata inclusione, istruzioni di Banca d’Italia, perizia econometrica mutuo, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, assicurazione facoltativa e usura
Tribunale di Milano, 05 febbraio 2026, sentenza n. 1003:
“In tema di usura “oggettiva” ex L. n. 108/1996, per i contratti conclusi nel periodo in cui le Istruzioni della Banca d’Italia (agg. febbraio 2006) escludevano dal TEG le spese assicurative salvo imposizione del creditore, l’inclusione dei premi di polizze CPI nel calcolo del TEG ai fini del raffronto con il tasso soglia non può essere effettuata mediante l’applicazione retrospettiva di formule e criteri di computo sopravvenuti, poiché l’assetto antiusura richiede l’omogeneità tra TEG contrattuale e TEGM posto a base della soglia.
Le Istruzioni, pur non integrando fonti in senso formale, assumono natura di norme tecniche secondarie autorizzate dalla disciplina primaria e dai decreti ministeriali trimestrali, e costituiscono parametro necessario a presidiare l’uniformità delle prassi di calcolo e la coerenza logico-sistematica del meccanismo comparativo.
Ne consegue che, ove risulti in fatto la facoltatività della copertura assicurativa e l’assenza di imposizione da parte della banca, i premi non vanno computati nel TEG e l’eccezione di usura deve essere rigettata, con integrale soccombenza dell’attore che agisca in ripetizione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Polizze assicurative facoltative non incluse nel TEG nel 2006 – Polizze assicurative facoltative ante 2006
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