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Il Tribunale di Milano, 31 gennaio 2023, sentenza n. 778:
“(…) il valore potenziale del derivato, desumibile dal mark to market, assume rilievo non solo economico, ma giuridico; proprio la specifica previsione di cui all’art. 2427-bis c.c., che impone l’inserimento a bilancio del relativo valore sottintende, in una con la sua natura di strumento finanziario, la sua precisa valutazione in ogni momento, a pena di immeritevolezza di tutela già come modello astratto di contratto ex art. 1322 c. II c.c. (si rammenti che lo swap è contratto nominato ma non tipizzato dal legislatore).
Consegue che in difetto di esplicitazione della formula di calcolo del mark to market, supposta esistente, il contratto non è meritevole di tutela.
(…) Stante la nullità del derivato, ne consegue, con valore assorbente su ogni altro elemento, l’obbligo di restituzione della somma di € 322.219,22; su tale somma sono dovuti anche gli interessi al tasso legale dalle date dei singoli pagamenti al saldo”.
Sintesi dell’articolo: Derivato IRS SWAP



