Tribunale di Milano – contratti bancari – Mutuo BHW – nullità del mutuo BHW – risparmio edilizio – immeritevolezza – nullità – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutui – perizia su BHW – analisi mutuo
Il Tribunale di Milano, 25 gennaio 2022, dichiara la nullità del mutuo stipulato con la Banca BHW.
“(…) Tali previsioni contrattuali, quindi, introducono un elemento di assoluta indeterminatezza del momento dell’assegnazione del contratto.
Si noti che la disciplina per l’individuazione del momento dell’assegnazione è contenuta nel contratto di risparmio, ma essa ha un impatto assai rilevante anche per l’esecuzione del contratto di mutuo, come di seguito evidenziato, con la conseguenza che quella disciplina appartiene a pieno titolo anche al contratto di mutuo.
Di fatto la stretta connessione tra il contratto di risparmio edilizio e quello di mutuo configura un’unica operazione economica (…).
(…) In sostanza, quindi, al momento dell’assegnazione del contratto non vi è alcuna erogazione di somma, ma solo un mutamento del tasso e l’inizio dell’ammortamento.
Alla luce di tali elementi di fatto, è inevitabile ritenere che le somme formalmente pagate come risparmio siano in realtà quote di ammortamento del mutuo immediato, e proprio per questo fine vengono infatti utilizzate al momento dell’assegnazione, solo che l’ammortamento non avviene tempo per tempo e il mutuatario, per un considerevole periodo stimato nel caso di specie in circa 15 anni, continua a pagare gli interessi sull’intera somma erogata.
Si ricordi che, come sopra rilevato, nonostante la girandola di qualificazioni della posizione soggettiva in termini di diritto o di facoltà, il mutuatario ha già accettato l’assegnazione del contratto e quindi l’imputazione della somma risparmiata ad ammortamento, di modo che quell’accantonamento non è nient’altro che un ammortamento, con imputazione però ritardata di ben 15 anni.
Da ciò deriva che la banca, pur accantonando quote di ammortamento e garantendosi così il rimborso, non ammortizza il mutuo e continua per anni ad incassare interessi ben maggiori rispetto a quelli cui avrebbe diritto in caso di ammortamento (…).
(…) Peraltro la previsione del versamento delle rate di risparmio è quella che caratterizza tutta l’operazione ed è connessa con la clausola che definisce l’assegnazione e quindi la durata di quei versamenti.
Pertanto è verosimile ritenere che senza quelle clausole la banca non avrebbe concluso i contratti oggetto di causa.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1322 c.c., deve essere dichiarata la nullità della clausola che prevede il versamento di somme mensili non imputate ad ammortamento ma qualificate come rate di risparmio, in connessione con la clausola che determina l’assegnazione e quindi la durata di tali versamenti, nonché ai sensi dell’art. 1419 c.c. la nullità dei due contratti di mutuo, sopra specificati (…)”.



