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Tribunale di Napoli Nord, 05 dicembre 2025, sentenza n. 4295:
“L’art. 58 TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che nei confronti dei debitori ceduti tale adempimento pubblicitario produce gli effetti indicati dall’art. 1264 с.c. 4.
Nel merito l’opposizione dev’essere accolta, non avendo l’opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.
(…) Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali.
La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l’annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall’apertura dello stesso.
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto istitutivo del rapporto, ma l’opposta non ha prodotto neppure in questa sede gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel 1997, bensì il certificato attestante il mero saldo finale del rapporto, con la comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto dal 29.12.2017 (…).
Conseguentemente per fornire piena prova della propria pretesa nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall’apertura del rapporto fino al suo termine.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l’onere probatorio a carico del creditore.
Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova della cessionaria
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