Tribunale di Pistoia e contratti bancari – consegna documentazione – art. 119 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Con sentenza n. 733 del 14 settembre 2021, il Tribunale di Pistoia afferma che, in merito alla consegna della documentazione, il cliente ha un diritto sostanziale autonomo a riceverne copia.
Il Tribunale ha stabilito che “La circostanza che l’istituto di credito abbia ottenuto (…) due decreti ingiuntivi, entrambi passati in giudicato, non incide in alcun modo sull’autonomo diritto della stessa di ottenere la documentazione bancaria”.
Secondo il Giudice “Occorre rilevare che l’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza imposto peraltro ad entrambi i contraenti, e prima ancora che dall’articolo 119 TUB, dagli artt. 1175 cc e 1375 cc.
Tali norme impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte: tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento: in questo senso è orientata la Cassazione (sentenza n.12093/2001).
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e dei contratti bancari gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, o meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’articolo 1374 cc.
Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che all’articolo 117 TUB, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna (cfr. Corte di Appello di Firenze, 5.7.2021, n. 1366).
Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Quanto, poi, al limite decennale di conservazione, va osservato come, secondo la Corte di Cassazione, la disposizione dell’art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.
Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico.
Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati (cfr. Cass. n. 6975/2020 che a sua volta richiama, tra le altre, Cass. 11554/2017, Cass. 21472/2017, Cass. 13227/2018, Cass. 31649/2019, Cass. 3875/2019, Cass. 27769/2019, Cass. 14231/2019)”.
Sintesi dell’articolo: Obbligo consegna documentazione


