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Tribunale di Pistoia, sentenza n. 405 del 13/06/2025:
“L’art. 8 (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento) del D.Lgs. 11/2010, al comma 1 lett. a) dispone che il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l’obbligo di assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall’utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 7, ovvero utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l’emissione e l’uso, e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati, ed inoltre comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
L’art. 9 (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite) del citato decreto legislativo dispone che l’utilizzatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.
La comunicazione in ogni caso deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
Quando l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7.
È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utente”.
(…) Ciò premesso si osserva che può ritenersi incontroverso che la BPM, in relazione al rapporto di conto corrente di cui è causa e al connesso servizio home banking “YouBusinessWeb”, disciplinati dai contratti prodotti quali documenti n. 14 e 15 del fascicolo di parte convenuta, abbia adottato, quale sistema di sicurezza, la c.d. “Strong Customer Authentication (d’ora in poi “SCA”), conosciuta anche come “autenticazione a due fattori” (“2FA”) o “autenticazione forte”.
(…) Quanto allo ulteriore profilo di negligenza contestato dalla Banca alla cliente consistente nell’aver questa omesso di proteggere i propri pc e/o device aziendali da possibili attacchi di virus, oppure nell’aver imprudentemente scaricato sui medesimi programmi malware, in disparte la genericità di simili allegazioni del tutto sfornite di supporto probatorio, si rileva che l’attrice ha prodotto perizia tecnica (cfr. doc. 6 fasc. att.) che esclude la presenza di virus e/o anomalie di funzionamento nei computer presenti presso la sede dell’attrice e nei software ivi istallati.
(…) Ne consegue che alcun addebito di colpa grave, in relazione ai profili dedotti dalla Banca, può essere mosso nei confronti della correntista per aver consentito la realizzazione della truffa a proprio danno.
In conclusione, la domanda dell’attrice è fondata, avendo detta parte assolto l’onere di allegare e dimostrare la fonte contrattuale (e legale) del proprio diritto di credito nonché allegato l’inadempimento della banca e, per converso, non avendo quest’ultima fornito la prova della colpa grave della correntista richiesta dalla normativa speciale di riferimento ai fini di andare esente da responsabilità.
La banca va quindi condannata a risarcire il danno patrimoniale subito dall’attrice a causa del proprio inadempimento, da determinarsi in misura pari alla somma di euro 8.623,98 sottratta dal proprio conto corrente”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: truffa su conto corrente
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