Tribunale di Reggio Emilia e Contratti bancari – Prova della cessione dei crediti – cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB e onere probatorio – perizia giurimetrica, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Il Tribunale di Reggio Emilia, 21 gennaio 2021, ha ribadito il principio secondo cui, l’onere della prova, spetti proprio alla parte che si afferma cessionaria del credito, ed in particolare, dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB.
L’estratto della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce i soli effetti di cui all’art. 1264 c.c.
Sul punto si era già espressa la Corte di Cassazione, secondo cui, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).
Sintesi dell’articolo: Prova della cessione dei crediti



