Contratti bancari – opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. – Legittimazione attiva di un finanziamento in pool – legittimazione all’intervento nel processo esecutivo dei creditori di un finanziamento cd. in pool – natura del finanziamento in pool – perizia econometrica mutuo – perizia giurimetrica
Il Tribunale di Lecce, 30 giugno 2021, in merito alla legittimazione attiva dei creditori di un finanziamento cd. in pool, così si è espressa:
“si giunge poi alla conclusione che le banche partecipanti ai prestiti sindacati pongono in essere un’organizzazione comune assimilabile a quella dei consorzi, con la conseguente applicazione analogica a tale fenomeno della disciplina codicistica dei consorzi con attività interna, con particolare riguardo agli artt. 2602 e 2608 c.c. Tale conclusione, peraltro, appare rispettosa del contenuto della direttiva n. 86/635/CEE, che all’art. 9 ha previsto che: “In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all’ammontare complessivo del prestito.”
Nel caso dei finanziamenti in pool, tra la banca capofila e le banche finanziatrici intercorre dunque un mandato di tipo speciale, collettivo e in rem propriam. Di tipo speciale poiché il contenuto, i poteri e la durata sono specificatamente determinati nella convenzione interbancaria. Di tipo collettivo, in quanto con un unico atto più soggetti indicano uno specifico affare. Infine, il mandato di specie è in rem propriam poiché anche il mandatario partecipa alla persecuzione dell’affare indicato nella convenzione.
(…) Pertanto, lo schema convenzionalmente adottato dalle banche finanziatrici è quello, quindi, di un mandato irrevocabile con rappresentanza che priva le singole banche partecipanti al pool della capacità/legittimazione di agire autonomamente per la tutela delle proprie ragioni”.
Sintesi dell’articolo: Legittimazione attiva di un finanziamento in pool



