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20 Aprile 2026

Corte di Cassazione art del 2018: Responsabile la Banca se non diversifica l’investimento

Studio Caliendo
lunedì, 03 Settembre 2018 / Published in News

Corte di Cassazione art del 2018: Responsabile la Banca se non diversifica l’investimento

Decadenza dal beneficio del termine e buona fede

Corte di Cassazione e contratti bancari, Responsabile la Banca se non diversifica l’investimento

Va riconosciuta una responsabilità a carico della banca e in particolare dell’intermediario che abbia convogliato tutte le somme affidate nell’acquisto di bond argentini, anche se all’epoca non avevano un indice di pericolosità.

Sul punto la Cassazione (sentenza n. 6911/18) ha rilevato la circostanza che se anche i titoli all’epoca dell’investimento non fossero rischiosi, la banca aveva comunque sbagliato a gestire il patrimonio su un unico titolo.

Questo perché anche se i titoli al tempo erano ritenuti sicuri comunque questo elemento non rappresentava una condizione per esimere la banca dall’obbligo di informare gli investitori.

A questi ultimi, infatti, dovevano essere fornite le informazioni richieste dalla legge sulla natura e i caratteri propri degli specifici titoli mobiliari.

Nella sentenza si legge inoltre come la banca ricorrente in materia di entità dell’investimento rispetto al patrimonio degli investitori, non essendo quest’ultimo noto, avrebbe dovuto regolarsi come se quelli investiti fossero tutti i soldi che avevano a disposizione i suoi clienti.

Ma la circostanza ricordata dalla banca ricorrente ritorna come un boomerang sull’istituto stesso perché lo stato di fatto imponeva alla banca di usare la massima cautela, in quanto investire un intero patrimonio su un numero limitato di titoli viola la regola prudenziale di diversificare l’investimento.

Nel caso specifico ‘si era in presenza dell’investimento di un intero patrimonio addirittura in un solo titolo, peraltro ad alto rendimento e questo di per se’ in base alla comune regola di esperienza doveva suonare come campanello di allarme per informare i clienti’.

La ricorrente ha poi affermato che le valutazioni relative alla frequenza e alla dimensione dell’investimento si dovevano effettuare solo qualora oggetto di compravendita immobiliare fossero stati titoli speculativi.

Ma sul punto al Corte ricorda come già i giudici di appello avessero messo in evidenza come l’investimento fosse stato inadeguato sulla base di tre elementi e quindi

1) per la dimensione dell’investimento;

2) per la durata dell’investimento;

3) per la circostanza che gli investitori fossero anziani avendo rispettivamente 75 e 82 anni.

Fonte : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 20 mar

SINTESI DELL’ARTICOLO: Responsabile la Banca se non diversifica l’investimento

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