Tribunale di Roma e contratti bancari, prova dell’esistenza della cessione del credito, società non ha diritto di agire in via esecutiva, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, commercialista esperto in contenzioso bancario, esistenza della cessione del credito
Tribunale di Roma, 08 gennaio 2026:
“2 – Sulla natura giuridica della fideiussione del 20.06.2008 gli opponenti hanno eccepito che la suddetta garanzia non abbia natura di contratto autonomo di garanzia, ma di ordinaria fideiussione, stante l’assenza nel testo contrattuale della clausola “senza eccezioni” e, più in generale, di una rinuncia espressa del garante ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
(…) Nel caso di specie, nel testo della garanzia manca proprio il segmento “senza eccezioni” o equivalenti
espressioni idonee a manifestare la volontà del garante di rinunciare preventivamente alla possibilità
di opporre le eccezioni derivanti dal rapporto principale o comunque di assumere un obbligo del tutto svincolato dalle vicende di quest’ultimo.
La clausola del “semplice richiesta scritta” appare, piuttosto, espressione di una modalità di esigibilità
della prestazione, ma non è sufficiente, da sola, a mutare la natura del contratto, in assenza di un
chiaro disegno di neutralizzare l’accessorietà.
(…) Nel caso in esame la clausola è chiara nel collegare la permanenza dell’integrità dei diritti al rispetto del termine di 36 mesi “entro il quale agire per l’adempimento”.
Ne consegue che la clausola in esame deve essere intesa come una deroga convenzionale alla disciplina dell’art. 1957 c.c., non nel senso di escludere ogni termine decadenziale, bensì di sostituire al termine legale di sei mesi un termine più ampio di 36 mesi, decorso il quale il creditore decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, in mancanza di idonee iniziative giudiziali.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui, in virtù della clausola di pagamento “a semplice richiesta”, sarebbe sufficiente, ai fini dell’evitamento della decadenza, la sola richiesta stragiudiziale: tale lettura si porrebbe in evidente frizione con la formulazione specifica dell’art. 5 (“entro il quale agire per l’adempimento”) e con la funzione stessa del termine decadenziale, che è quella di sollecitare il creditore all’azione giudiziale entro un arco temporale definito, evitando che la posizione del garante resti indefinitamente esposta.
Alla luce della ricostruzione cronologica sopra richiamata, deve dunque affermarsi che la banca – e per essa l’odierna opposta – non ha agito giudizialmente entro il termine di 36 mesi decorrente dal 2 aprile 2015, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo stato depositato solo nel 2020, allorché la decadenza era già maturata.
(…) – accoglie l’opposizione proposta dai signori e ed accerta e dichiara l’estinzione del credito oggetto del ricorso monitorio;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova dell’esistenza della cessione del credito
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