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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 28 marzo 2025:
“In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
(…) Tale documentazione, peraltro priva del contratto di cessione, a fronte delle tempestive e circoscritte doglianze sollevate dall’opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto controverso fatto valere dall’opposta.
In primo luogo, l’Estratto G.U. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene una descrizione vaga e onnicomprensiva, priva di riferimento temporale, dei crediti per capitale, interessi e altri accessori maturati e non pagati (…).
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova dei contratti bancari
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