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Con sentenza n. 1935/2019, il Tribunale di Torre Annunziata riduce il debito a carico del cliente, di € 32.622,66, affermando che ai fini della verifica del tasso usura vanno considerati sia gli interessi di mora che la commissione di estinzione anticipata.
Il Giudice abbraccia completamente quanto previsto dall’art. 644 c.p. “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ribadendo il principio dell’onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell’usura.
La Legge specifica che le remunerazioni rilevano a “qualsiasi titolo”, proprio perché il Legislatore ha voluto “evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell’usura”.
Il Tribunale ribadisce che, in “caso di superamento del tasso soglia del solo tasso di mora, la sanzione non può che essere la gratuità del rapporto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura commissione estinzione e mora



