Tribunale Teramo – contratti bancari – Sospesa procedura esecutiva – opposizione a decreto ingiuntivo – Revoca della procedura esecutiva – verifica anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi mutuo – perizia mutuo
Tribunale di Teramo, ordinanza del 15 maggio 2024 (Sospesa procedura esecutiva):
“esaminato il ricorso in opposizione all’esecuzione, presentato in data 8/5/2024;
esaminata l’annessa istanza di sospensione della procedura;
ritenuto che appare sussistere fumus boni iuris in quanto, nel caso di specie:
il creditore procedente ha proceduto alla notifica del precetto con richiamo al titolo esecutivo consistente, nel caso di specie, in contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, con successiva cessione della posizione creditoria resa pubblica mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
osservato tuttavia che, anche a seguito della riforma in tema di esecutività dei titoli, al pignoramento depositato non risultano allegati i seguenti atti:
- quietanza di erogazione delle somme in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in mancanza della quale il mutuo non consegue il carattere di contratto reale, necessario ai fini della sua valenza quale titolo esecutivo;
- contratto di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
osservato peraltro:
- che nel contratto di mutuo (artt. 1 e 2) è specificato unicamente che le parti davano atto della già avvenuta consegna delle somme, senza alcuna indicazione delle modalità (accantonamento provvisorio su un determinato conto temporaneo, assegno circolare, etc.) e che nell’atto non e specificato che tale consegna sia avvenuta alla presenza del notaio rotante;
- che al contratto di mutuo depositato non risulta allegata né una contabile di erogazione precedente o contestuale alla stipula, né una quietanza di erogazione delle somme successiva, ma in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il cui reperimento appare adempimento tutt’altro che insormontabile per il creditore;
- che, in mancanza di tali indicazioni, pur essendo ragionevolmente certa la debenza, il mutuo non
risulta aver dimostrato la sussistenza del carattere di contratto reale, necessario ai fini della sua valenza quale titolo esecutivo;
considerato che si tratta di atti essenziali per la prosecuzione della procedura esecutiva, oltre che per la sicurezza che parte debitrice sia perfettamente edotta della natura e dell’entità della pretesa creditoria;
evidenziato che tale carenza potrebbe astrattamente emergere in qualunque momento, anche dopo la vendita del bene, ponendosi così a repentaglio la validità di tutti gli atti compiuti;
(…) accoglie l’istanza di sospensione inaudita altera parte (…)”.



