Corte di Cassazione e contratti bancari, Cessione del Quinto in usura
È nullo il contratto di finanziamento stipulato dietro la cessione del quinto quando vengano praticati interessi superiori a quelli stabiliti dalla norma senza considerare le difficoltà di chi chiede il prestito e considerando quindi la possibilità di rivalersi sul quinto di quanto percepito mensilmente.
La Cassazione – con la sentenza n. 5160/18 – parla chiaramente di interessi usurari. Nel caso concreto, infatti, un soggetto aveva stipulato un finanziamento al tasso del 19,033% compresi i costi assicurativi a fronte del tetto del 15,11% previsto dalla Banca d’Italia.
Secondo il giudice di primo grado sussisteva l’usura concreta (ex articolo 644, comma 3, del c.p.) sussistendo sia la sproporzione eccessiva tra i vantaggi del mutante e quanto ricevuto dal mutuatario (l’importo da restituire era di circa 37 mila euro a fronte di un capitale di 17 mila euro), sia la difficoltà economico-finanziaria in cui versava quest’ultimo (famiglia monoreddito di circa 20 mila euro annui e precedente prestito) circostanze peraltro non contestate dall’istituto di credito.
Stesso verdetto in Appello senza però che ci fosse una decisione sulle difficoltà economiche.
La vicenda è finita in Cassazione. E l’istituto di credito ha sollevato diverse eccezioni con altrettanti ricorsi. In prima battuta ha evidenziato come nella soglia di usura non dovessero essere comprese le spese per la polizza assicurativa sulla vita fatta stipulare a garanzia della somma erogata.
Sul punto i Supremi giudici hanno evidenziato come l’articolo 644, comma 3, del c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che civile, per la determinazione del tasso d’interesse usurario imponga di tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito.
La contestualità, poi, tra credito e assicurazione – si legge nella sentenza – quale espressione indicativa e presuntiva del collegamento tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell’articolo 644 si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un’offerta sul modello che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e pre-assemblato (il cosiddetto pacchetto).
L’istituto di credito, peraltro a propria discolpa aveva evidenziato l’incontestabilità di non aver provveduto a effettuare indagini finanziarie per accertarsi delle condizioni economiche del beneficiario del prestito.
Sosteneva il ricorrente che nel finanziamento contro cessione del quinto diversamente da quanto avviene per gli altri prestiti personali, il cessionario dovrebbe solo ottenere conferma dell’esistenza del rapporto di lavoro dipendente, verificare che non esista un altro contratto di cessione del quinto, esaminare l’ultima busta paga e verificare che sia realizzabile la rata mensile fino al quinto della retribuzione in rapporto al periodo di ammortamento.
In questo caso poiché i giudici di merito erano a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il mutuatario i giudici di secondo grado dovranno ripronunciarsi.
Fonte: Il Sole 24 Ore Radiocor Plus
Sintesi dell’articolo: Cessione del Quinto in usura



