Tribunale di Rovigo – Contratti bancari – Abitazione principale: sospesa esecuzione – pignoramento immobiliare – sospensione procedura esecutiva – violazione principi costituzionali
Il Tribunale di Rovigo ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità dell’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Com’è noto, la norma, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Il Tribunale di Rovigo ha ritenuto che la disciplina in questione contrasti anzitutto con gli artt. 3, 41, 117 Cost.
Prima di tutto, l’espropriazione forzata contribuisce al funzionamento dell’economia di mercato, mentre le disposizioni censurate pregiudicano l’affidamento sulla stabilità del sistema e sulla certezza e speditezza delle procedure di recupero dei crediti.
In secondo luogo, la sospensione delle procedure esecutive viola l’art. 42, comma 3, Cost., in quanto impedisce al creditore di chiedere l’assegnazione del bene immobile in pagamento, divenendone così proprietario.
Inoltre, la norma viola l’art. 47 Cost. nella parte in cui quest’ultimo prevede che la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio alla proprietà dell’abitazione.
Infine, viene violato il diritto alla ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 111 Cost. e tutelato anche dall’art. 6 CEDU, il cui rispetto è dovuto ex art. 117 Cost.
Tema: Abitazione principale: sospesa esecuzione



