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Il Tribunale di Roma (25 gennaio 2018) rigetta, in relazione al reato di usura, la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., volendo verificare se il tasso effettivo (T.E.G.) del contratto di mutuo, inclusivo “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” così come previsto dall’art. 644 c.p. comma 5, risulti superiore al tasso soglia.
“Rilevato che in ogni caso il tasso di mora (…) singolarmente considerato, è da ritenersi usuraio, non essendovi dubbio, che il tasso soglia riguardi sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”, per tale profilo occorrono delle indagini per stabilire a chi possa attribuirsi il reato.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi moratori usurari



