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In tema di mediazione obbligatoria prima dell’inizio della causa, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, è insufficiente la celebrazione di un mero incontro informativo delle parti avanti al mediatore, senza cioè svolgere alcuna concreta attività di mediazione.
A poca distanza dalla sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, con cui la Cassazione, affermando un principio di diritto, ha stabilito che la condizione di procedibilità della mediazione “può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una o entrambe le parti, debitamente informate dal mediatore, dichiarino di non voler proseguire con lo svolgimento.
Non può invece ritenersi correttamente svolta la mediazione quando viene semplicemente comunicato all’Organismo di aver sondato l’altra parte e di aver concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, esimendosi in tal modo dal presentarsi all’incontro di mediazione”.
Fonte: “Quotidiano del Diritto”
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