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Con la sentenza 21 gennaio 2020 n. 1193 la Suprema Corte di Cassazione, sez. I civile, torna a pronunciarsi in materia di superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario.
“Il limite di finanziabilità del mutuo ex art. 38, secondo comma TUB, è elemento essenziale del contenuto del contratto.
Il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Finanziabilità del mutuo
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