Contratti bancari – Corte di Cassazione – Iura novit curia – Usura oggettiva – Conoscenza dei DM da parte del Giudice – Decreti Ministeriali – Allegazione – Conoscenza dei DM da parte del Giudice
“La Cassazione, con ordinanza 13 maggio 2020, n. 8883, si è pronunciata circa la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia antiusura e l’acquisizione ex officio degli stessi da parte del Giudice.
I Giudici di Cassazione cambiano decisamente l’orientamento finora seguito, che impone a carico di chi vuole far valere l’usurarietà dei rapporti bancari, l’obbligo dell’allegazione dei D.M recanti i Tassi Soglia, assegnando, ai suddetti decreti, la natura di atti amministrativi, che sarebbero sottratti al principio di cui all’art. 113 c.p.c., sintetizzato nel brocardo iura novit curia.
Ricadrebbe sulla parte deducente l’onere processuale della produzione di atti contenenti una normativa secondaria, in quanto tali dati non rientrerebbero nella scienza comune e nei poteri-doveri del Giudice di disporne l’acquisizione officiosa.
(…) Tuttavia, proprio tali doglianze sollevate dal fideiussore e, nello specifico, l’usurarietà oggettiva, non erano state accolte nel duplice grado di merito, in quanto l’opponente non aveva assolto all’onere processuale della produzione dei decreti ministeriali, da cui si ricavano i Tassi Soglia.
(…) La Cassazione prende decisamente le distanze dal precedente del 2019, ordinanza n. 2543, nella quale aveva statuito che i decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non sono soggetti al principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., quindi, vanno senz’altro prodotti in giudizio dalla parte che li invoca, quale “elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile dunque la parte che intende contestare la natura usuraria di un contratto è tenuta, oltre a dimostrare il superamento della soglia, anche a depositare copia in giudizio dei D.M., in quanto essenziali per individuare il tasso soglia usura”.
Sul punto, va precisato che, secondo il nuovo orientamento dell’ordinanza n. 8883, se da un lato la parte deducente deve dare la prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta e la prova dell’applicazione dei tassi usurari, dall’altro, non deve tuttavia considerarsi necessario, sulla base del principio di allegazione, che supporti la deduzione stessa producendo i D.M. che hanno fissato i tassi soglia, basandosi solamente sull’assunto che detti atti – nella gerarchia delle fonti del diritto – non costituiscono provvedimenti aventi forza di legge, avendo essi natura di provvedimento amministrativo ai sensi della I. 400/1988 che il giudice, pertanto, non è tenuto a conoscere in via autonoma.
Per cui la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalla parte, che contesta l’applicazione degli interessi usurari.
C’è da dire che, nella fase del giudizio di merito, è evidente che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia integri la normativa, dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice e applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti, che l’abbiano invocata: “Atteso il particolare tecnicismo dell’ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco” (cfr. Cass., sez. II civ., 4 settembre 2014, n. 18683, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a “disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia”).
Pertanto, secondo la Suprema Corte, è nel potere-dovere del giudice acquisire i dati dei D.M. o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una CTU tecnico-contabile.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M. nel corso del giudizio di merito, rientrando nella scienza comune.
“La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che he i D.M., in quanto integrativi degli artt. 614 cod. pen e 1815 cod. civ., come novellati dall’art. 1 e dall’art. 4 della I. 108/96, in applicazione dell’art. 2 della medesima legge, hanno valore di norma giuridica”.
In conclusione, la Corte di legittimità sembra precisare che la nuova produzione di normativa secondaria sia inammissibile, e non superabile con il principio íura novit curia, unicamente in relazione al giudizio di legittimità, ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio.
Difatti, viene specificato che, in sede di giudizio di legittimità, non sarebbe scrutinabile, in mancanza di pregressa idonea allegazione nella fase di merito, una nullità di tal tipo, posto che i decreti ministeriali fungono da parametri di riferimento necessari per la valutazione della fattispecie, che deve essere osservata e ricostruita dal giudice del merito, e non dal giudice di legittimità, innanzi al quale la nuova produzione di normativa secondaria è inammissibile e non superabile con il principio íura novit curia.
Non v’è dubbio che la pronuncia in questione rappresenti un arresto di rilievo rispetto ai precedenti sul tema, autorizzando il giudice di merito all’acquisizione d’ufficio dei D.M. – anche attraverso la CTU – in caso di mancata produzione degli stessi: soprattutto, fa venir meno il collegamento tra la prova della nullità dell’usura e la produzione degli atti in parola, considerato che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ha carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e deve pertanto essere conosciuta dal giudice del merito”.
Fonte: Diritto 24 – Il Sole 24 Ore
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