Tribunale di Pescara e Contratti bancari – Capitalizzazione e cms per iscritto – conto corrente – anatocismo – delibera CICR – clausola approvata per iscritto – commissioni massimo scoperto – nullità
Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 07 febbraio 2020, n. 142 ribadisce alcuni princìpi in tema di conto corrente:
Ai sensi della Delibera del C.I.C.R. del 09.02.2000, “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto“; qualora nel contratto non si rinvenga una specifica sottoscrizione della clausola anatocistica distinta da quella apposta per il perfezionamento negoziale, la clausola è inefficace alla stregua della sanzione prevista dal legislatore in tema di clausole vessatorie e, nel ricalcolo del saldo, va eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione, fino all’eventuale nuova pattuizione.
Qualora la commissione di massimo scoperto (e le commissioni che, con diversa nomenclatura, l’hanno sostituita) risulti pattuita solo nella misura percentuale senza che sia specificato il meccanismo operativo (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), va dichiarata la nullità della commissione non essendo determinata nell’oggetto.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione e cms per iscritto



