Corte di Cassazione e Contratti bancari – Illegittima segnalazione per poche rate – Illegittima segnalazione alla centrale rischi – banca d’Italia – inadempimento del debitore su poche rate
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3130 del 09 febbraio 2021, ha confermato il principio secondo cui la Banca non può segnalare alla Centrale Rischi il debitore che non ha pagato alcune rate del finanziamento.
L’intermediario finanziario deve valutare prima la relativa situazione di insolvenza del debitore.
Di conseguenza, non basta il solo rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione affinché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi.
È necessario che il rifiuto di adempimento discenda dalle condizioni economiche del debitore.
La segnalazione alla Centrale dei Rischi, spiega la Suprema Corte, “deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto“.
(…) “Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle“.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione, trattandosi di illecito aquiliano, “spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno“.
Veniva emesso, quindi, il seguente principio di diritto:
“per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione dei cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede.
L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi“.
Sintesi dell’articolo: Illegittima segnalazione per poche rate



