Contratti bancari – Mutui – Capitalizzazione composta – indeterminatezza – ammortamento alla francese – art. 1283 cc – perizia econometrica
Con sentenza n. 709 del 21 maggio 2021, il Tribunale di Brindisi condanna la banca alla restituzione di interessi pari ad € 17.975,81 e afferma che “l’adozione del piano di ammortamento alla francese determina, indubbiamente, un tasso di interesse effettivo superiore a quello indicato nel contratto di cui i contraenti – rivestendo, peraltro, la qualità di consumatori – non poteva certamente essere a conoscenza, essendo loro, anzi, sottaciuto il costo effettivo dell’operazione.
È noto, infatti, che con l’ammortamento “alla francese” il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico, per cui, alla fine, il tasso di interesse reale applicato risulta più elevato di quello stipulato.
(…) L’ammortamento “alla francese” consiste, infatti, in un sistema di pagamento che ribalta il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il periodo temporale di disponibilità della somma mutuata.
(…) È noto, infatti, come già confermato dalla Giurisprudenza, che la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., rileva la non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia del costo dell’operazione e, nel caso di specie, del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all’articolo 1284 c.c., ossia, la debenza, da parte del mutuatario, del solo tasso di interesse legale“.



