Corte di Appello di Firenze – contratti bancari – Rapporti bancari – Rimesse solutorie – Prescrizione – Effetti – Rettifica del saldo – clausole anatocistiche – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2625 del 22 novembre 2022 in tema di prescrizione così si è espressa:
(…) Tuttavia, il fatto che una determinata rimessa solutoria non sia dovuta in restituzione poiché prescritta non significa che i suoi effetti non possano essere considerati per il periodo non coperto da prescrizione, ove si consideri che “l’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020).
(…) Sul punto la Cassazione si è così espressa: Infatti, “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
In altri termini, l’eccezione di prescrizione era improponibile, a fronte dell’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito e dell’imprescrittibilità, ex art. 1422 c.c., della domanda di nullità parziale dei contratti bancari dedotti in giudizio, che costituisce il presupposto logico per ottenere la rettifica del saldo.
La stessa Corte di Cassazione nella precitata Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021, ha aggiunto che “ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 cod. civ., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012 (…)”.
Il saldo è stato rettificato e il CTU ha determinato tali somme in complessivi € 112.124,17.



