Corte d’Appello di Milano e Contratti bancari – Conto corrente bancario – Validità degli estratti a scalare – ripetizione dell’indebito – prescrizione – apertura di credito e conto corrente – Rideterminazione del saldo del conto corrente – Consulenza tecnica d’ufficio – Rideterminazione sulla base degli estratti conto a scalare – perizia econometrica
La Corte d’Appello di Milano, 08 agosto 2020, in merito all’eccezione di prescrizione e alla rideterminazione del saldo di conto corrente sulla base degli estratti conto a scalare, così si è espressa:
“va comunque evidenziato, in relazione alle rimesse solutorie, che, sebbene, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, avallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la banca, che eccepisca la prescrizione, non abbia l’onere di allegazione di specifiche rimesse solutorie, essendo esso soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, essa non è esonerata dall’onere della prova dell’eccezione.
Infatti, come efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, il problema si sposta dall’onere di allegazione a quello probatorio, che segue i normali criteri di riparto dell’onere della prova (cfr. Cass. S.U. 15895/19 p 5.3 e 7; Cass.5610/ 2020).
Nel caso di specie, l’esistenza delle rimesse solutorie non è accertata, mentre viceversa è accertato che il conto fosse affidato.
(…) Come la Suprema Corte ha affermato, in presenza di un conto affidato, non può presumersi la natura solutoria delle rimesse. L’apertura di credito è infatti idonea ad escludere che la prescrizione del diritto di ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell’attuato versamento.
(…) La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità della CTU, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, “possibili anche dai soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici aventi, come base di partenza, l’analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati”.
In un giudizio finalizzato all’accertamento e alla rettifica del saldo, non è vietato al giudice espletare una consulenza tecnica contabile per la rideterminazione del saldo del conto corrente in base ai documenti contabili prodotti dalle parti quando la produzione degli estratti di conto corrente sia incompleta, purché si ricorra a procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate (cfr. Cass. n. 14074/18, ord.; Cass. n. 9140/20, secondo la quale “a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova; Cass. n. 11543/2019; Cass., n. 9526/2019; si vedano anche Cass. n. 14074/2018 e Cass. n. 31187/2018, secondo cui “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, il giudice ben può avvalersi di un consulente d’ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio)”.
Sintesi dell’articolo: Validità degli estratti a scalare



