Contratti bancari – Prestito contro cessione del quinto – Usura del contratto di cessione del V – Superamento del limite d’usura – tassi soglia e costo assicurativo – assicurazione obbligatoria – art. 1815 cc – perizia econometrica
Il Tribunale Torino, 13 maggio 2021 condanna la banca alla restituzione di € 9.552,73 per l’usurarietà del contratto di cessione del V dovuta all’inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TEG.
Il Giudice ritiene di uniformarsi ai criteri dettati dalla Legge in tema di usura, seguendo, difatti, le importanti direttive della Cassazione n. 8806 del 05.04.2017 che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume “per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
(…) Tuttavia non esiste alcun motivo per disattendere la ratio decidendi di questa pronuncia che ribadisce, in termini generali, validi anche per il caso di specie, la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”.
Resta implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com’è evidente, che l’interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
(…) Il valore dell’omogeneità, ripresa da Cass. sez. un. 20.6.2018 n. 16303, è stato da ultimo ribadito da Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, che ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria”, per “l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.
L’omogeneità richiesta da questa sentenza non è tuttavia assoluta, come segnala la stessa scelta di parole (“un certo grado di omogeneità”).
(…) In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati”.
Sintesi dell’articolo: Usura del contratto di cessione del V



