Tribunale di Pistoia e Contratti bancari – conto corrente – Fido di fatto dimostrato in differenti modi – fido di fatto – prova – elementi presuntivi – nullità – Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Con sentenza n. 298 del 30 marzo 2021 il Tribunale di Pistoia condanna la banca alla restituzione di € 490.000 circa e, in tema di fido di fatto, afferma che può essere riconosciuto anche attraverso elementi presuntivi.
“(…) In ordine alla ricorrenza di un affidamento sul conto, non può assentirsi con la posizione formalistica della Banca che ritiene necessario l’accordo scritto anche per tale aspetto (…) Invero, la ricorrenza di un fido di fatto può ben risultare da elementi probatori indiretti e presuntivi indicativi di una continua messa a disposizione di credito da parte della Banca in favore della correntista, quali nella specie il fatto che sul c/c ordinario confluissero le competenze dovute per i conti anticipi (riconosciuti espressamente dal c.t.u. quali meri conti tecnici di appoggio, cfr. pag. 13 relazione c.t.u. in atti), la mancanza di richieste di rientro o di revoca, recesso o diffida da parte della Banca, la mancanza di segnalazione a sofferenza alla CR del rapporto, l’applicazione della c.m.s. costituente la remunerazione della Banca per la messa a disposizione di somme di denaro avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento e che, nel caso di specie, il c.t.u. ha riscontrato essere stata applicata per svariati trimestri (…)”.
“(…) in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità per mancanza di forma scritta dei rapporti bancari per cui è lite e operato il ricalcolo del saldo del c/c ordinario come indicato in parte motiva, condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell’importo di euro 491.345,61 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo”.
Sintesi dell’articolo: Fido di fatto dimostrato in differenti modi



