Tribunale di Rimini e Contratti bancari – Fideiussione ABI – Conseguenze sul contratto “a valle” – Nullità – Esclusione
Il Tribunale di Rimini, 04 giugno 2021 con sentenza n. 544, circa l’eccezione di nullità della fideiussione così si esprime:
“In via preliminare va affermata la competenza del Tribunale di Rimini (in qualità di giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo) a decidere su tale eccezione di nullità, atteso che la stessa non è stata dedotta in una domanda riconvenzionale.
(…) I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla citata sentenza sono condivisi dal Tribunale e risultano pienamente coerenti con il consolidato orientamento che distingue tra regole c.d. di condotta e regole c.d. di validità affermando che l’invalidità negoziale non può discendere dalla violazione delle prime ma esclusivamente dalla violazione di norme che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o che espressamente prevedono la nullità del negozio (vedi Cass. S.U. n. 26725 del 2007).
Nel caso di specie l’esistenza di un’intesa “a monte” restrittiva della concorrenza si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale “a valle” da parte degli istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio (…).
Deve pertanto escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell’art. della L. n. 287 del 1990, sub specie di nullità c.d. virtuale da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.
Nessun dubbio vi è, in ogni caso, circa l’impossibilità di ritenere che l’art. 2 citato, nel prevedere la nullità delle intese, possa ricomprendere (come ipotesi di nullità c.d. testuale ex art. 1418, comma 3, c.c.) anche i contratti stipulati “a valle”, dovendosi la norma riferire esclusivamente alle intese anticoncorrenziali “a monte” (…).
(…) Ciò posto, deve ritenersi che non sussista alcuna invalidità delle fideiussioni stipulate a valle dell’intesa anticoncorrenziale oggetto dell’accertamento operato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
L’eccezione di nullità sollevata dagli opponenti va pertanto rigettata”.


