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La Corte di Appello Torino, 16 giugno 2021, ha confermato l’usurarietà di un contratto di credito al consumo al momento dell’estinzione anticipata.
Qualora, in merito ad un contratto di credito al consumo (cessione del V, nel caso in oggetto) estinto anticipatamente, la finanziaria applichi una clausola, prevista contrattualmente, che nega la restituzione pro quota delle commissioni in funzione della durata del contratto, può verificarsi l’applicazione di un tasso di interesse illegittimo (usurario) al momento dell’estinzione del contratto stesso, in quanto la formula del TEG esprime intrinsecamente una dipendenza dalla variabile tempo.
In tal caso, il tasso usuraio viene determinato “non in virtù dell’applicazione di fattori esterni al rapporto, ma in virtù dell’applicazione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente dalla mutuante”.
Inoltre, la Corte precisa che, anche per i contratti di credito al consumo anteriori l’anno 2010, per la verifica del superamento del tasso soglia, si deve includere nel TEG il costo della polizza assicurativa.
Sintesi dell’articolo: Usura al momento dell’estinzione anticipata



