Tribunale di Ragusa – contratti bancari – responsabilità banca – Condannata banca per phishing – truffa tramite sms – risarcimento cliente – phishing – truffa online – perizia banche
Il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 420 del 07 marzo 2024, si è pronunciata in tema di adescamento online, sottrazione di informazioni e dati sensibili attraverso la tecnica del phishing.
“Dette operazioni sono state disconosciute dall’attore e risultano effettuate quando la ### era già al corrente della frode perpetrata ai danni del proprio cliente.
In particolare, il ### ha evidenziato la colpevole omissione e la negligenza nella condotta posta in essere dalla ### che avrebbe dovuto procedere anche al blocco del conto corrente intestato al cliente e del servizio di home banking.
Si evidenzia infatti come sia stato lo stesso servizio antifrode di ### a segnalare al cliente la truffa ed a riferire di modifiche sospette dall’App della ### comunicando la sussistenza di “alcune operazioni sospette eseguite con la carta di credito al medesimo intestata e di alcune modifiche ambigue apportate all’applicazione di ###” (cfr. scritti difensivi di parte convenuta: pag. 2 comparsa di costituzione e risposta, pag. 2 memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché pag. 2 comparsa conclusionale).
(…) Inoltre, mi chiedevano di disinstallare l’app della banca dal mio telefono, cosa che effettuavo.
Al termine di detta chiamata ho ricevuto un’altra chiamata questa volta dal vero centro assistenza della ### dove mi riferivano che erano state eseguite alcune operazioni sospette con la mia carta di credito (…) e che erano state apportate delle modifiche alla mia app (…)” (cfr. doc. 3 allegato ad atto di citazione: ###querela del 30.09.2020).
A fronte delle contestazioni dell’attore nulla ha saputo replicare la ### la cui condotta deve ritenersi inescusabile.
Infatti, il servizio antifrode dell’### di credito, dopo aver rilevato le anomalie e le modifiche all’utenza del cliente, ha colpevolmente omesso di bloccare nel modo più adeguato il servizio di home banking.
Tale negligenza ha determinato la prosecuzione e l’aggravio della truffa, consentendo ai truffatori di agire anche in un momento successivo alla scoperta della loro condotta fraudolenta.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali sopra citati, deve ritenersi provata la parziale responsabilità della ### la quale nonostante fosse ben a conoscenza della illegittima sottrazione dei dati (credenziali e password) ad opera di terzi ed ai danni del proprio correntista non abbia cautelativamente ed immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente.
(…) Il giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte: ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dall’attore e per l’effetto: CONDANNA parte convenuta ### S.P.A. al pagamento in favore dell’attore ### della somma di € 6.000,00”.



