Tribunale di Roma – contratti bancari – mutuo – usura includendo la capitalizzazione composta – processo penale – usura mutuo – inclusione della capitalizzazione composta – usura interessi di mora – usura per estinzione anticipata – usura – anatocismo – anatocismo bancario – analisi mutuo – perizia mutuo – perizia econometrica – perizia giurimetrica
Il Tribunale Roma, 04 gennaio 2023 sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ed i termini relativi a processi esecutivi, ivi comprese le vendite.
I Giudici si sono espressi circa la presenza di usura includendo la capitalizzazione composta.
L’opposizione è fondata e dal complesso degli elementi investigativi acquisiti emerge la necessità di invitare il P.M. a procedere alle attività suppletive di indagine, di seguito meglio specificate.
(…) Per converso, nella lunga ricostruzione delle clausole del contratto di mutuo afferenti alla determinazione del tasso applicabile ed alla consequenziale quantificazione della pretesa economica azionata dall’istituto bancario (…) rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato.
Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. o, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere ln somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive.
(…) Deve pertanto invitarsi il P.M., a nominare un consulente contabile incaricandolo di accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato.



