ABF Torino – contratti bancari – Concessione di finanziamento – Normativa antiriciclaggio e finanziamento – Il rinvio alla normativa antiriciclaggio è sufficiente per motivare il rifiuto di un finanziamento – Rifiuto del finanziamento – Obbligo di motivazione – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutui – perizia anatocismo – perizia usura
L’ABF di Torino, 14 marzo 2022, con decisione n. 4253 si esprime circa l’obbligo di motivazione in merito al rifiuto della concessione di un finanziamento.
“In merito all’assolvimento dell’onere motivazionale relativo al diniego, la parte ricorrente contesta all’intermediario resistente di aver negato il mutuo controverso in assenza di idonea motivazione, essendosi quest’ultimo limitato a far “apodittico” e non meglio specificato riferimento alla normativa anti-riciclaggio. In sede di controdeduzioni la resistente specifica che, essendo le motivazioni del parere negativo “strettamente collegare ai profili di antiriciclaggio, in relazione ai quali sussistono obblighi di riservatezza”, “non poteva (né può) fornire” ai ricorrenti “ulteriori” spiegazioni.
Il Collegio, considerati i poteri discrezionali di cui gode l’impresa nella gestione del rischio, gli obblighi di riservatezza nonché i divieti, penalmente sanzionati, previsti dall’art. 39 D. lgs. 231/2007, richiama sul punto l’orientamento già espresso da questo Collegio, il quale ha ritenuto che il riferimento al Decreto antiriciclaggio, operato dall’intermediario che non abbia concluso un’operazione creditizia, deve ritenersi “senz’altro utile a comprendere perché l’esito delle valutazioni condotte dalla banca, nell’ambito della propria autonomia decisionale, non abbiano condotto alla concessione del finanziamento, rappresentando quell’indicazione di carattere generale che il ricorrente ha diritto di ottenere circa le ragioni del diniego di finanziamento” (Collegio di Torino, decisione n. 5983/2020), in sintonia con in principio già espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo cui è sufficiente una motivazione di carattere generale, seppur rapportata al caso specifico, circa le ragioni che, nel processo decisionale, hanno portato al diniego di credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013)”.



