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ABF Napoli, 22 giugno 2022, decisione n. 2673:
Il Collegio, tanto premesso e avuto riguardo alla documentazione integrativa prodotta dall’intermediario, evidenzia l’unicità del rapporto di credito contestato. Al contempo rileva però che, nel corso del tempo, sono intervenute delle modifiche alle numerazioni delle carte associate alla linea di credito de qua, al limite di fido e al TAN (sia nel periodo antecedente al 2009 che a quello successivo), senza alcuna pattuizione scritta tra le parti.
Il Collegio, esaminata la detta documentazione, ritiene di giungere alle medesime conclusioni di cui sopra e, pertanto, considerare nullo il contratto poiché privo di forma.
Quanto alle conseguenze della nullità, queste possono ravvisarsi, stante la dichiarata autonomia dell’operazione di finanziamento in contestazione (del 2016) rispetto a quella originaria (del 2004) e in considerazione della domanda formulata dal ricorrente, nella formulazione del comma 9 dell’art. 125 bis TUB.
Sintesi dell’articolo: credito revolving e forma scritta


