Tribunale di Siracusa e contratti bancari – Fallimento – Esistenza del rapporto contrattuale – curatore fallimentare – Credito della banca – mancanza della data certa – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi su conti correnti – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale Siracusa, 12 maggio 2022 si esprime circa la mancanza di data certa dei contratti bancari:
“(…) In proposito è bene richiamare il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione… secondo cui la mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda e costituisce oggetto di un’eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, con la conseguenza che ai fini della proposizione della relativa eccezione, non assume alcun rilievo l’avvenuta costituzione del curatore in data successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 99, settimo comma della legge fallimentare previsto a pena di decadenza, anche per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (…).
(…) Non esclude, però, l’esistenza del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda, anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c. (…)”.



