Tribunale di Vicenza – contratti bancari – anatocismo – indeterminatezza tassi e del regime finanziario – indeterminatezza – regime finanziario di capitalizzazione composta e regime capitalizzazione semplice – TAE – TAN – indeterminatezza dei tassi – art. 117 TUB – BOT – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi del mutuo
Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 170 del 03 febbraio 2022 Tribunale condanna la banca per indeterminatezza del tasso di interesse.
“Merita invece accoglimento l’eccezione attorea sulla indeterminatezza del piano di rimborso del capitale prestato in quanto si riflette in una indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto.
La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
È noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (…) tra cui: il regime finanziario della “capitalizzazione composta” e quello della “capitalizzazione semplice”.
Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.
Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (…).
Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso.
(…) “la mera indicazione di un “riferimento numerico” per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a “un dato momento storico” dello stesso (Cass. n. 3855/2018)”.
Il Supremo Collegio, infatti, ribadisce l’esigenza, ai fini di “una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto”, di tenere conto anche dei c.d. “costi occulti”, tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. “differenziale di costo” derivante dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.
L’indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex artt. 1284, comma 3, c.c. e 117 t.u.b. – per la pattuizione degli interessi ultralegali”.



