Tribunale di Padova – contratti bancari – Domanda di accertamento conto non chiuso – Conto corrente – conto aperto – domande accertamento e rettifica saldo intermedio – ammissibilità – Prescrizione – Rilevanza – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del conto corrente – perizia su conto corrente – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale di Padova, 26 ottobre 2022:
“Va in primo luogo affermata l’ammissibilità della domanda di accertamento del saldo intermedio relativamente ad un conto corrente non ancora chiuso: la richiesta corrisponde all’evidente interesse del correntista non solo di mettere chiarezza in ordine alla legittimità di alcune clausole contrattuali, ma anche di verificare la concreta ricaduta sul conto, ovvero gli effetti dell’eventuale loro illegittimità sul conto corrente, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell’istituto.
È evidente che se il conto registra alcune poste passive illegittime, fintantoché il saldo sia negativo, dette poste produrranno anche interessi passivi, che il correntista ha tutto l’interesse attuale a non vedersi addebitare.
D’altro canto, se si afferma – come ritiene il Tribunale e come meglio si dirà – che per i versamenti che assumano natura solutoria il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento dell’operazione stessa e non dalla chiusura del conto e ciò accade anche se il cliente proponga una domanda non di condanna restitutoria ma di mero accertamento del saldo corretto, risulta poi contraddittorio precludere al correntista una tempestiva domanda giudiziale durante la vigenza del rapporto contrattuale.
Medesimo interesse del correntista va poi affermato con riferimento alla domanda di rettifica del saldo di conto corrente.
Se si riconosce il legittimo interesse ad ottenere l’accertamento del corretto sviluppo contabile del rapporto, la rettifica del saldo ne è solo una immediata conseguenza: è la fotografia contabile dell’eliminazione o sostituzione degli addebiti riconosciuti come illegittimi”.



