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20 Aprile 2026

Tribunale di Lucca, sentenza n. 665 del 23/04/2019: Il correntista ha diritto ad ottenere copia del contratto anche trascorsi i 10 anni

Studio Caliendo
giovedì, 04 Febbraio 2021 / Published in News

Tribunale di Lucca, sentenza n. 665 del 23/04/2019: Il correntista ha diritto ad ottenere copia del contratto anche trascorsi i 10 anni

cessione dei crediti su Gazzetta Ufficiale

Tribunale di Lucca e Contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo – Limite decennale per ottenere contratto – richiesta documentazione anche trascorsi i 10 anni – contratto di conto corrente

 

Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 665 del 23 aprile 2019, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma il diritto del correntista ad ottenere la copia del contratto, anche se sono trascorsi più di 10 anni.

Il giudice afferma che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione (…) non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta, né può essere pretesa dall’istituto di credito l’allegazione di fatti giustificativi della richiesta.

(…) dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti.

(…) Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, la quale ha stabilito che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”.

Più precisamente, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall’art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta”.

(…) Infondata è, inoltre, la pretesa della banca opponente di ricevere anticipatamente il rimborso delle spese, la norma in esame riferendosi all’addebito delle spese e, quindi, ad un momento successivo alla produzione delle copie”.

Sintesi dell’articolo: Limite decennale per ottenere contratto

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