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20 Aprile 2026

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 04/06/2024, decisione n. 7395: Inadempimento degli obblighi informativi preventivi

Studio Caliendo
venerdì, 04 Ottobre 2024 / Published in News

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 04/06/2024, decisione n. 7395: Inadempimento degli obblighi informativi preventivi

TAEG e spese assicurative

Arbitro per le Controversie Finanziarie, contratti bancari, Inadempimento obblighi informativi preventivi, adempimento oneri informativi, informazione in concreto, obblighi informativi

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 04 giugno 2024, decisione n. 7395 in tema di Inadempimento degli obblighi informativi preventivi :

“(…) quest’Arbitro ha già avuto modo di sottolineare, in sede di esame di analoghe fattispecie, che la sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID non può dirsi in sè sufficiente, essendo necessario dimostrare che “al di là del KID generico, gli siano state fornite anche le informazioni sulla specifica opzione prescelta” (cfr. Decisione n. 7003 del 22 novembre 2023 relativa ad un caso simile al presente; cfr. anche la Decisione n. 6608 del 14 giugno 2023).

Così ragionando, nel caso in esame non può dirsi provato ad opera dell’Intermediario resistente l’idoneo assolvimento degli obblighi informativi preventivi, tenuto conto che nella “clausola di presa visione” sopra menzionata non vi è alcun riferimento né alle singole opzioni possibili, né a quella poi concretamente prescelta dal Ricorrente.

Inoltre, constando il succitato allegato al KID di ben 180 pagine, oltretutto di taglio spiccatamente tecnico e contenente informazioni su ciascuna opzione d’investimento sottostante, stante il tenore generico e indistinto della dichiarazione resa da quest’ultimo, non può dirsi idoneamente provato che egli sia stato messo in condizione di cogliere le caratteristiche effettive del prodotto che si accingeva a sottoscrivere e, dunque, di effettuare una scelta consapevolmente informata.

2. In conclusione, ritenuto accertato il non corretto operato dell’Intermediario sotto il profilo informativo, passando alla quantificazione del danno conseguentemente occorso, al Ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo risarcitorio, l’importo in linea capitale di € 26.842,34, quale differenza tra l’importo investito in data 30 settembre 2021, pari a complessivi € 150.000,00, e l’importo netto ricevuto a titolo di rimborso in data 14 luglio 2023, di € 123.157,66, come risultante in atti.

(…) Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto sopra specificato, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 30.653,95, oltre agli interessi legali”.

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