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Tribunale di Foggia, 13/05/2025, sentenza n. 956:
“Secondo consolidata giurisprudenza, è data possibilità ai cessionari di crediti acquistati mediante operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco avvalersi della possibilità di avvalersi dell’estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuta un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo.
L’opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dalla (doc. 3 della fase monitorio), la comunicazione della cessione e la costituzione in mora della debitrice.
(…) L’opposizione pertanto va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che merita di essere dichiarato definitivamente esecutivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova cessione in blocco dei crediti
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