Corte di Cassazione a Sezioni Unite e usura, Usura sopravvenuta e usura trimestrale, Corte di Cassazione a Sezioni Unite e contratti bancari
Le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi circa l’usura sopravvenuta e circa la portata della normativa antiusura, introdotta dalla Legge n. 108/96, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, hanno enunciato questo principio:
“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alla disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo il fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto“.
Di fatto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24.675 del 19 ottobre 2017, hanno stabilito l’inesistenza dell’usura sopravvenuta, per cui quando il tasso di interesse convenuto tra la banca e il mutuatario superi, durante lo svolgimento del rapporto, il limite del tasso soglia, non si verifica la nullità né l’inefficacia della clausola negoziale che determina il tasso degli interessi.
Questo discorso vale sia nel caso in cui la clausola fosse stata stipulata prima dell’entrata in vigore della Legge 108/1996 sia nel caso in cui tale clausola fosse stata stipulata successivamente alla legge.
Secondo le Sezioni Unite deve negarsi la configurabilità dell’usura sopravvenuta, atteso che il giudice è vincolato all’interpretazione autentica delle norme, che impone di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Questa norma, ad avviso dello scrivente, ha avuto un approccio che ha valorizzato solamente il dato penalistico, quindi non essendo ravvisabile una violazione del codice penale, resta esclusa anche ogni conseguenza dal punto di vista civilistico. Dobbiamo ricordare due aspetti:
a) trimestralmente vengono rilevati dei tassi di interessi, sulla cui base viene determinato il tasso soglia usura, per cui appare chiaro che le banche sono consapevoli di dover verificare periodicamente che i tassi da essi stessi applicati non siano in usura;
b) aspetto ancor più importante è che l’art. 644 c.p. punisce non solo la promessa di interessi usurai, ma anche la dazione di interessi usurai, per cui, se seguissimo la norma stabilita dalla legge, andrebbe in ogni caso sanzionata anche questa seconda fattispecie, anche se la pattuizione non prevedeva tassi oltre il tasso soglia usura.
Se così non fosse, potrebbero verificarsi degli effetti distorsivi molto gravi, si immagini ad esempio un mutuo a tasso variabile che preveda al momento della stipula un tasso bassissimo, ma che successivamente stabilisca uno spread molto alto tale da produrre un tasso di interesse usuraio per tutte le rate successive fino alla fine del rapporto contrattuale; anche in questo caso non sarebbe prevista una sanzione?
Paradossalmente sarebbe quasi come “legalizzare” l’usura.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura sopravvenuta e usura trimestrale



