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Con decisione del 13 dicembre 2018, il collegio di Milano dell’ABF, una volta verificata l’obbligatorietà della copertura assicurativa, ha stabilito che per l’erroneità dell’indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento, la sanzione da applicare, è quella dettata dall’art. 117 TUB.
Affinché la polizza assicurativa, rientri nel calcolo del taeg, deve accadere che, la stessa, sia a copertura del credito, che i due contratti siano stati stipulati nello stesso momento e abbiano la stessa durata, che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Inoltre, l’intermediario, non ha fornito prova di aver concesso, alle medesime condizioni praticate al ricorrente, prestiti personali privi di copertura assicurativa.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAEG errato credito al consumo


