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  • Tribunale della Spezia, sentenza n. 739 del 21/12/2021: Barclays condannata a restituire € 12.709,87 per indeterminatezza delle clausole contrattuali
20 Aprile 2026

Tribunale della Spezia, sentenza n. 739 del 21/12/2021: Barclays condannata a restituire € 12.709,87 per indeterminatezza delle clausole contrattuali

Studio Caliendo
venerdì, 19 Maggio 2023 / Published in News

Tribunale della Spezia, sentenza n. 739 del 21/12/2021: Barclays condannata a restituire € 12.709,87 per indeterminatezza delle clausole contrattuali

TAEG e spese assicurative

Tribunale della Spezia – contratti bancari – Barclays Bank Plc – Mutuo Barclays e indeterminatezza contrattuale – estinzione anticipata mutuo – cambio franco svizzero – piano di ammortamento alla francese – regime di capitalizzazione semplice o composta – indeterminatezza – indicizzazioni – art. 117 TUB – nullità parziale – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutuo – tasso variabile – perizia mutuo a tasso variabile

 

Il Tribunale della Spezia, sentenza n. 739 del 21 dicembre 2021 condanna la Barclays Bank Plc, a restituire € 12.709,87, dichiarando la nullità parziale del contratto di mutuo.

“Alla luce degli esiti dell’istruttoria espletata, deve ritenersi fondata la doglianza relativa all’indeterminatezza delle clausole contenenti l’indicazione – art. 4 e art. 7 del contratto, quest’ultima relativo all’ipotesi di del tasso d’interessi estinzione anticipata del mutuo.

(…) che nel documento di sintesi non viene indicata la modalità di applicazione dei conguagli né per quel che concerne i tassi di interesse né per quel che concerne i tassi di cambio: in particolare non viene indicato nel documento la modalità di rilevazione dei tassi di cambio periodali alla quale fare riferimento; in sostanza le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo”: in particolare manca del tutto “la determinazione del meccanismo di conversione della valuta”; anche il documento di sintesi (privo, peraltro, di indicazioni circa il tipo di mutuo contratto) omette di riportare la modalità di rilevazione del tasso di cambio periodale e il metodo di applicazione e il criterio di calcolo dei conguagli di indicizzazione finanziaria e valutaria; mancano i dettagli e le spiegazioni necessari per predeterminare le operazioni da svolgere per calcolare i conguagli; inoltre , poiché il piano di ammortamento allegato al contratto è previsto come “piano di ammortamento francese” con rata mensile costante e conguaglio semestrale, non essendo stari esplicitati i criteri di calcolo impiegati e considerata l’assenza del meccanismo di conversione relativo all’indicizzazione valutaria, la banca ha ampi margini di discrezionalità circa la costruzione e la distribuzione delle quote capitali e quote interessi nel corso del rapporto; l’esame della documentazione contrattuale conduce a rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza) né il metodo di conguaglio relativo alla determinazione della rivalutazione valutaria (calcolata in sede di conguaglio semestrale valutario, in sede di estinzione anticipata e in sede di opzione di conversione del mutuo); il Consulente Tecnico, ricalcolando il piano di ammortamento del finanziamento, verificava che la rata mensile è stata determinata in regime finanziario composto, con capitalizzazione mensile: tale aspetto non era esplicitato nella documentazione contrattuale.

(…) Affinché la previsione dell’art. 117 TUB possa considerarsi rispettata (e che l’oggetto del contratto sia considerato determinabile ex art. 1346 c.c.) è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante”.

Sintesi dell’articolo: Mutuo Barclays e indeterminatezza contrattuale

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