Tribunale di Prato e contratti bancari – Mutuo – Omessa pattuizione Capitalizzazione composta – indeterminatezza condizioni economiche – assenza indicazione regime finanziario – ricalcolo interessi ex art. 117 TUB senza capitalizzazione – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi mutuo – perizia su mutuo
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 375 del 05 giugno 2023 riduce il debito nei confronti della banca per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta.
“Per entrambi i contratti, il regolamento contrattuale non risponde ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall’art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile.
È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”): il regime finanziario della “capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione composta”.
Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.
Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor.
Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi di interessi nella misura legale.
In presenza di incertezze sul regime applicabile, secondo quanto evidenziato dal consulente, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte.
(…) Ad avviso del giudicante, infatti, la ricostruzione dell’intero impianto normativo, deve essere effettuata nell’ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi”.
Sintesi dell’articolo: Omessa pattuizione Capitalizzazione composta



