Corte di Appello di Milano – Usura: Assicurazioni incluse nel TEG – usura – cessioni del quinto – spese assicurative – assicurazione nel TEG – contratti ante 2010 – tasso sostitutivo legale – anatocismo bancario – usura – verifica anomalie bancarie – perizia econometrica mutuo Milano – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia finanziamenti – perizia prestiti – credito al consumo – esperto in contenzioso bancario Milano
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 508 del 20 febbraio 2024 si è espressa sull’inclusione delle spese assicurative nel TEG delle cessioni del V stipulate prima del 2010.
“Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l’orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).
(…) Ai sensi dell’art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l’appellata deve restituire quelli percepiti sino all’estinzione anticipata.
La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).
L’Ordinanza appellata deve, pertanto, essere riformata e la Banca appellata deve essere condannata a restituire all’appellante la somma di euro 5.265,05 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura: Assicurazioni incluse nel TEG



