Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente non cessato – Ammissibilità della domanda conto aperto – Esigibilità immediata del saldo attivo del conto corrente – art. 1852 c.c. – prescrizione – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – utilizzo saldo rettificato – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4214 del 15 febbraio 2024, è tornata sulla differenza fra le rimesse solutorie e ripristinatorie e sul tema della valenza probatoria degli estratti conto bancari.
“Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento.
È evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell’ambito dell’affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, come affermato dalla Corte d’Appello: tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello, l’azione di ripetizione dell’indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria; in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.
E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11).
(…) Altra questione è se il correntista possa disporre delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all’esito della intervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelati indebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del conto corrente, ancora aperto, è estranea all’oggetto del presente giudizio, nel quale la società correntista, come dalla stessa evidenziato a pag. 3 dell’atto di controricorso e ricorso incidentale, ha chiesto la condanna della Banca “al pagamento delle somme illegittimamente trattenute” mediante gli illegittimi addebiti, che sono cosa diversa dal saldo, il quale viene determinato considerando anche le annotazioni successive sul conto.
Per la stessa ragione non rileva che la società correntista, nel ricorso incidentale, abbia invocato l’applicazione dell’art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista “può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”.
Tale deduzione è estranea al thema decidendum, come cristallizzatosi nel giudizio di primo grado, nel quale, la correntista ha chiesto, come detto, la ripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo del conto corrente”.
Oggetto dell’articolo: Ammissibilità della domanda conto aperto



