Sovraindebitamento: Cassazione nega l’accesso, usura bancaria, cassazione e banche
Il Tribunale cosentino, viceversa, ha legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel “piano” “offerto” da Marco ai suoi creditori.
In secondo luogo, il riscontro, ad opera del tribunale, dell’attitudine del “piano” ad assolvere concretamente la funzione causale che gli è – astrattamente ed inderogabilmente – propria, si risolve in un giudizio “di fatto” censurabile essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (invero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
In siffatti termini è – nella specie – da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni “in fatto” alla stregua delle quali il Tribunale calabrese ha, appunto, ritenuto che l’esigua percentuale prefigurata per i creditori chirografari fosse priva della “minima effettività”, sicché risultasse insussistente la causa concreta del “piano” dal ricorrente “offerto” ai suoi creditori.
Inoltre, il caso in questione riguardava un giovane professionista, con significative possibilità di incrementare la sua capacità reddituale in futuro.
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