Tribunale di Asti – contratti bancari – mutuo – nullità – Mutuo nullo: stato insolvenza – anatocismo bancario – usura – anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamento – analisi bancarie – analisi mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Con ordinanza n. 105 dell’08 gennaio 2024, il Tribunale di Asti ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo assistito da garanzia pubblica per la consapevolezza dello stato di insolvenza del finanziato da parte dell’istituto di credito.
“Le condizioni di crisi in cui versava l’impresa erano percepibili da chi fosse entrato in rapporto con In società ed avesse effel1uato una valutazione e analisi dei dati pubblici reperibili, come dimostra il report acquisito da un creditore (…).
Le circostanze appena co11sidernte complessivamente intese, tuttavia, delineano un contegno dell’istituto di tale distanza dalla diligenza professionale tipica del banchiere da poterne desumere in via presuntiva la piena consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il completo disinteresse per le stesse, con consapevole accettazione del rischio di concedere un finanziamento ad un cliente in stato d’insolvenza.
(…) La consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito.
(…) Una simile causa del negozio è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del l 7 dicembre 2013).
(…) Il contratto, la cui reale causa è contraria a nonne imperative, va quindi ritenuto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’articolo 1343 c.c.
(…) Non si può dubitare, al proposito, che l’istituto di credito abbia il dovere di comunicare lo stato d’insolvenza del beneficiario alla luce delle disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano l’accesso alle garanzie prestare dal fondo già richiamate (…).
Il contratto va considerato quindi nullo anche ai sensi dell’articolo 1418 c.c.”.
Argomento: Mutuo nullo: stato insolvenza



