Giudice di Pace di Milano – contratti bancari – Lexitor – Rimborsi spettanti al consumatore – Cessione del quinto – estinzione anticipata – applicazione principi Lexitor – rimborso costi up-front – costi up front e costi recurring – analisi finanziamenti – perizia finanziamenti – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo
Giudice di Pace del 29/04/2024, sentenza n. 2926 in tema di Lexitor – Rimborsi spettanti al consumatore:
“Tale direttiva europea è stata recepita in Italia con decreto legislativo 141/2010 che ha modificato l’art. 125 del Tub (Testo unico bancario), prevedendo in caso di rimborso anticipato una riduzione del costo totale del credito nella misura di un importo comprendente gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto, ovvero solo i cosiddetti “costi recurring”. Questa direttiva è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale nel 2019, con la nota sentenza “Lexitor”, ha chiarito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso sia degli oneri “up front” ed anche quelli “recurring” (…).
(…) Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando:
– In relazione al contratto di finanziamento sottoscritto … (contratto 9012412 e contratto 9012404):
- a) accerta e dichiara la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo per violazione di norma imperativa;
- b) condanna …., in solido tra loro, a rimborsare all’attore la somma di Euro 1.582,96 interessi legali come dovuti (…).



