Appello L’Aquila, contratti bancari, Credito al consumo, carta revolving attivata con altro contratto, Mancanza di contratto su carta revolving, Natura e contenuto – contratto di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, Forma scritta, anatocismo bancario, usura bancaria, Mutuo di scopo – Estratto conto revolving – Incompatibilità – Nullità – Rideterminazione al tasso legale
Corte d’Appello L’Aquila, 06 dicembre 2023:
“In tema di finanziamento con conto corrente mediante carta revolving è nullo il contratto per difetto di forma in violazione art. 117 TUB se attivato tramite altro contratto di credito al consumo stipulato per altro scopo per l’acquisto di un bene presso la grande distribuzione.
Nello specifico del modulo contrattuale, la clausola che indica la futura ed eventuale emissione di una carta revolving non rispetta i criteri della forma scritta.
Peraltro, per l’ambiguità del prodotto finanziario gestito in modo promiscuo con altro contratto di credito al consumo, si rileva anche la nullità di dette clausole per violazione dell’art. 1370 c.c. e dell’art 35 codice del consumo e ratio temporis dell’allora articolo 1469 quater c.c., secondo cui in caso di dubbio sul senso della clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
In considerazione della dichiarazione di nullità del contratto, l’intero rapporto di conto va rideterminato al tasso legale con epurazione dei tassi ultra legali, delle commissioni e spese non pattuite”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Carta revolving attivata con altro contratto



