Tribunale di Parma – contratti bancari – Pegno su titoli – pegno – facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno – garanzia – fallimento del debitore pignoratizio – nessuna approvazione del tribunale, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Tribunale di Parma, con la sentenza n. 97 del 15 gennaio 2024 in tema di Pegno su titoli:
“La risposta è affermativa in quanto, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (Trib. Monza sent. 10 giugno 2021) l’interpretazione dell’art. 53 L.F che vorrebbe che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia (facoltà prevista anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione dall’art.4 del D.Lvo.21 maggio 2004 n.170 di attuazione della direttiva comunitaria 2002/47) debba, in caso di fallimento del debitore pignoratizio, essere preceduta dall’ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito, contrasta con il disposto dell’art. 4, comma 4 lettera b) di detta direttiva che prevede espressamente che le modalità di realizzo delle garanzie finanziarie non possano prescrivere l’obbligo “che le condizioni di realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Pegno su titoli



