Tribunale di Taranto – contratti bancari – mutuo notarile – Mancanza atto svincolo somma – atto mutuo notaio – atto attestante svincolo somma – mancanza dell’atto – sospensione procedura esecutiva – verifica anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi mutuo – perizia mutuo
Tribunale di Taranto, 14 maggio 2024:
“(…) L’istanza di sospensione può essere accolta, in ragione del principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una Banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del denaro) ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario al mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benchè debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio del mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007);
principio questo che appare applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che a fronte del vincolo apposto – in favore dell’istituto di credito mutuante – sulle somme mutuate (cfr. art. 2 del contratto) non risulta prodotto un successivo documento – redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – che attesti lo svincolo delle suddette somme in favore del mutuatario.
(…) ACCOGLIE l’istanza di sospensione della procedura esecutiva (…)”.



